L’acquisto di una casa comporta scelte importanti e delicate nella vita di una persona in quanto, spesso, rappresenta l’investimento dell’intero risparmio di una famiglia ivi compreso quello futuro, se il pagamento avviene mediante l’accensione di un mutuo ipotecario o a rate.
Allo stesso modo la vendita di un immobile costituisce un momento denso di significati: dall’investimento, alla trasformazione del patrimonio ed è per questo che occorre una figura professionale come quella dell’agente immobiliare.
La maggior parte delle compravendite immobiliari fra privati vede l’intervento di un intermediario professionale, l’agente immobiliare.
La complessità delle operazioni legate ad una compravendita e le competenze dalla stessa richieste rendono infatti consigliabile avvalersi di un operatore professionale, in grado di assistere il privato nell’acquisto e/o nella vendita dell’immobile e metterlo in contatto con il maggior numero di potenziali controparti.
Il ricorso ad un professionista fornisce, inoltre, al soggetto maggiori garanzie sul buon esito dell’affare oltre a tutta una serie di servizi complementari fra i quali un importante supporto professionale per la valutazione dell’immobile in funzione della sua commercializzazione.
L’agente immobiliare quindi è un mediatore specializzato nella conclusione di affari aventi per oggetto lo scambio di beni immobili. L’art. 1754 del Codice Civile identifica il mediatore (agente immobiliare) come quella figura professionale che mette in relazione due o più parti (la domanda e l’offerta) per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza.
La Legge 03/02/1989 n. 39 ( e successive modifiche ed integrazioni) che regola l’accesso alla professione, all’articolo 2 stabiliva che per svolgere legittimamente l’attività di mediatore bisognava essere iscritti al ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione tenuto presso la Camera di Commercio.
A decorrere dall’8 maggio 2010 data dell’entrata in vigore del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 è stato abolito l’art. 2 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 ma sono rimasti immutati tutti gli altri requisiti soggettivi, morali, tecnici e finanziari disciplinati dalla medesima legge.
Spesso i mediatori aderiscono anche ad associazioni di categoria anche se la qual cosa non è, in genere, garanzia di professionalità che invece si acquisisce con lo studio e la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale continuo.
Come già accennato, elemento distintivo della figura professionale dell’agente immobiliare è la sua posizione di imparzialità, egli infatti deve agire nell’interesse di entrambe le parti e da entrambe le parti ha il diritto al pagamento della provvigione.